Sostituisci il tuo veicolo Euro 0, 1, 2 e recupera migliaia di € all’anno sulle accise del carburante!

Sostituisci il tuo veicolo Euro 0, 1, 2 e recupera migliaia di € all’anno sulle accise del carburante!

A decorrere dal 1 gennaio 2017, con la nuova legge di stabilità, l’agevolazione Carbon Tax, che prevede la possibilità dirimborso sulle accise del gasolio, viene concessa ai soli veicoli pari o superiori a 7,5 tonnellate con classe di emissione Euro 3 e superiore (e non più a Euro 0, Euro 1,Euro 2 come gli scorsi anni).

Se sei in possesso di un veicolo Euro 0, Euro 1, Euro 2 non potrai più ottenere il rimborso nel 2016 a meno che tu non sostituisca il veicolo con uno di classe di emissione superiore.

Il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato per il trasporto merci rappresenta una determinante leva per rientrare dei costi del carburante che, nella maggior parte dei casi, sono la voce di spesa a maggiore incidenza per un’azienda di trasporti.

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Se sei interessato lasciaci i tuoi dati e verrai ricontattato. Oppure chiama il numero verde 800 194921.

L’importo di rimborso (con riferimento al IV trim. 2015) ammonta a ca. 0,21€ per litro di gasolio consumato.

Chi può beneficiare della Carbon Tax:

  • Aziende che effettuano autoservizi di competenza statale, regionale e locale (regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e successive modifiche, ed al D.L. n.422/1997);
  • Enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto “Burlando”(D.L. 19 novembre 1997 n. 422) e relative leggi regionali di attuazione;
  • Enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune, in servizio pubblico per trasporto di persone;
  • Aziende ed esercenti attività di autotrasporto merci:
    – in conto terzi, iscritti nel relativo albo;
    – in conto proprio, muniti della relativa licenza e iscritti nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
    – l’attività deve essere effettuata con veicoli aventi massa complessiva pari o superiore a 7.5 ton (art 7 della direttiva 2003/96/CE, Consiglio del 27/10/2003);
    – rientrano tra i veicoli agevolabili anche gli autoveicoli destinati a trasporti specifici, betoniere, furgoni frigoriferi e altri mezzi dotati di particolari attrezzature;
    – sono agevolabili i mezzi di proprietà, in leasing o a noleggio.