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Il ministero sui tempi di guida: i periodi di lavoro tra due riposi settimanali possono essere più di sei

I periodi di attività lavorativa tra due periodi di riposo settimanale possono anche essere più di sei. È quanto ha risposto il ministero dell’Interno in risposta a un quesito posto da Confetra. La questione sorgeva dalla lettura dell’art. 8 del Regolamento CE 561/06 in cui si dice espressamente che il periodo di riposo settimanale inizia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. Da qui appunto il dubbio se effettivamente tali periodi possano essere anche più di sei. La risposta del ministero innanzi tutto ricorda le definizioni del Regolamento 561/2006 relative alla settimana (il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica), al periodo di guida giornaliero (quello di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale), al periodo di guida (vale a dire la guida complessiva che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi). Quindi, ribadisce che il periodo di riposo giornaliero deve iniziare necessariamente dopo nove ore di guida (aumentabili a dieci due volte alla settimana) anche se frammentate. Ma, laddove il conducente cominci il riposo giornaliero prima delle nove ore, allora in questo caso le attività di guida possono diventare effettivamente più di sei in un arco settimanale. Anche se ovviamente in questo caso le ore di guida settimanali sarebbero inferiori a quelle consentite.

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