Agenzia Entrate: ecco quali beni da trasporto beneficiano del 250% di iper-ammortamento

Agenzia Entrate: ecco quali beni da trasporto beneficiano del 250% di iper-ammortamento

C’era una volta il super-ammortamento, che tanto impulso ha dato lo scorso anno alla vendita di veicoli e di altri beni. E di fatto c’è anche per il 2017, peraltro alla stessa percentuale del 140%. Ma le cose cambiano e in questo caso peraltro anche in meglio. Perché una circolare dell’Agenzia delle Entrate (datata 30 marzo 2017), redatta insieme al ministero dello Sviluppo economico, non soltanto scioglie una serie di dubbi rispetto al “vecchio” e rinnovato super-ammortamento, ma chiarisce pure quali beni che in qualche modo possono interessare il settore dell’autotrasporto possono rientrare nell’altra categoria di benefici, quello cioè dell’iper-ammortamento al 250%. Vediamo questi aspetti separatamente. I DUBBI SCIOLTI – L’applicazione della disciplina sul super-ammortamento riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti a fini Irap. – Rispetto agli investimenti effettuati con contratto di leasing, la maggiorazione del 40% spetta solo all’utilizzatore (e non al concedente), mentre il beneficio resta escluso per quanto riguarda gli investimenti basati su contratto di locazione operativa o di noleggio, in quanto per tali beni la maggiorazione potrà spettare solo al locatore o al noleggiante. – Il super-ammortamento riguarda solo i beni materiali, mentre è escluso per quelli immateriali, coperti almeno in parte dall’iperammortamento. – Il costo del bene agevolabile va quantificato considerando il lordo di eventuali contributi in conto impianti, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione di tali contributi. – Super e iper-ammortamento possono essere fruibili anche insieme ad altre agevolazioni, a meno le norme relative proprio a tali misure non ne facciamo espresso divieto. – Rispetto all’iper-ammortamento, la circolare fissa i contenuti dell’analisi tecnica con cui corredare la perizia/attestazione di conformità, necessaria per i beni aventi costo di acquisizione superiore a 500.000 euro e attestante che il bene possiede le caratteristiche richieste ed è interconnesso. – Rispetto all’interconnessione, la circolare specifica che il bene da “iperammortizzare” deve essere entrato in funzione e interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super-ammortamento, se ricorrono i requisiti. In ogni caso, le quote di iperammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente per ritardo nell’interconnessione saranno recuperabili nei periodi di imposta successivi. I BENI “DA TRASPORTO” IPER-AMMORTIZZABILI Molto importante la parte della circolare in cui, a proposito dei beni che possono beneficiare dell’iper-ammortamento, vengono fornite indicazioni esemplificative. Ebbene, esiste una categoria che viene elencata in questo modo: «macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)». La circolare dice espressamente che in tale categoria rientrano i carrelli elevatori, i sollevatori, i carriponte, le gru mobili, le gru a portale, i manipolatori industriali, i sistemi di pallettizzazione e i dispositivi pick and place. Nella categoria «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica» vengono fatti rientrare, a titolo di esempio, i «magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino». Questi sono gli esempi che chiaramente non possono esaurire le singole categorie. In ogni caso laddove sorgano dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di uno specifico bene, è possibile richiedere un parere tecnico al MISE oppure, se l’incertezza è di natura tributaria, si può presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate.

Articolo estratto da Uomini&Trasporti.it del 12.03.2017